TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 10 marzo 2014, n. 721
N. 00721/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02213/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2013, proposto da:
Pan Anemos Magna Grecia Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari 5;
contro
Provincia di Taranto;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato dalla Provincia di Taranto sull’istanza presentata dalla ricorrente con nota del 18/03/2013 acquisita al prot. della Provincia di Taranto n. 20042 del 26/3/2013, finalizzata a ottenere la valutazione di impatto ambientale di un progetto teso alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da ubicarsi in località Cassiere, Belvedere, Matine e Marinara nel Comune di Mottola (TA);
nonché per la declaratoria dell’obbligo della Provincia di Taranto di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente con nota del 18/03/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Carla Natalicchio, in sostituzione di Francesco Caricato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnato il silenzio serbato dalla provincia di Taranto sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 18.3.2013, tesa ad ottenere la valutazione di impatto ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di circa 40 MW.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione dell’art. 2 l. n. 241/90, dell’art. 26 1° comma e 23 4° comma d. lgs. 152/2006 – violazione dell’art. 1 2° comma l. n. 241/90.
Nella camera di consiglio del 20.2.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
2. L’art. 23 d. lgs. 152/2006 stabilisce che:
“1. L’istanza è presentata dal proponente l’opera o l’intervento all’autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell’avviso a mezzo stampa, di cui all’articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l’informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda è altresì allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell’autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 33. Qualora l’istanza risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti , l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare”.
Il successivo art. 26 dispone poi che l’autorità competente concluda con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23, comma 1. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che l’odierno giudizio ha avuto inizio in data 11.12.2013, e pertanto entro l’anno dall’ultima istanza della ricorrente (18.3.2013), sicché il ricorso deve senz’altro ritenersi tempestivo.
3. Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che, nella fattispecie in esame, si versa nell’ambito di istanza volta all’ottenimento di provvedimento ampliativo –sub specie di valutazione di impatto ambientale – rispetto alla quale deve ritenersi pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/90 e 23 ss. d. lgs. n. 152/06.
In tal senso l’amministrazione a tutt’oggi non si è determinata, nonostante sia abbondantemente decorso il termine di 150 giorni previsto dal cennato art. 26 d. lgs. n. 152/06, sicché deve ritenersi acclarato il suo silenzio rifiuto sull’istanza in esame.
In particolare, l’inerzia della Provincia non può dirsi venuta meno per effetto del preavviso di rigetto (art. 10 bis l. n. 241/90) da essa adottato in data 21.1.2014, atteso che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa,, come sancito dall’art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, sicché nel caso di ricorso proposto ex art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività” (C.d.S, V, 16.10.2013, n. 5040).
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’ordine alla Provincia di Taranto di pronunciarsi sull’istanza ex art. 23 d. lgs. n. 152/06 presentata dalla ricorrente, da ultimo, in data 18.3.2013, entro gg. 30 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
5. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto alla Provincia di Brindisi di provvedere in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, da ultimo, in data 18.3.2013, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna la Provincia di Brindisi al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800 per onorario, oltre IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Claudia Lattanzi, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)