TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 10 marzo 2014, n. 717

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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 10 marzo 2014, n. 717

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 10 marzo 2014, n. 717

N. 00717/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01793/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2013, proposto da:
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv. Maddalena Cotimbo, Filiberto Morelli, con domicilio eletto presso Manuela Bellini in Lecce, via Calabria n. 3;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

nei confronti di

Beleolico Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Andrea Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9;

per l’annullamento

del provvedimento n°1 del 27.06.2013, pubblicato nella G.U. n.82 del 13.07.2013, con cui il Dirigente della Direzione Generale Porti ha autorizzato la Beleolico srl a costruire ed esercire un impianto di produzione di energia alimentato da fonte eolica in Mar Grande nella rada esterna del porto di Taranto, di ogni atto della sottostante conferenza dei servizi nonché, in parte qua, dell’atto di indizione della conferenza dei servizi prot. n. 1700 dell’11.02.2013 e del verbale conclusivo dei lavori del 10.06.2013, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale facente parte del procedimento relativo all’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Beleolico Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Filiberto Morelli, Adele Fago, in sostituzione di Maddalena Cotimbo, Andrea Sticchi Damiani, Antonio Tarentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato la società Beleolico s.r.l. a costruire ed esercire un impianto di produzione di energia alimentato da fonte eolica in Mar Grande, nella rada esterna del porto di Taranto.

A sostegno del ricorso, il Comune di Taranto ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 12 co. 3 d. lgs. n. 387/03; incompetenza dell’autorità emanante; 2) violazione degli artt. 14 ss. l. n. 241/90; violazione del decreto VIA n. 391/12; eccesso di potere per errore, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia; 3) violazione dell’art. 14 ter co. 7 l. n. 241/90 e dell’art. 12 co. 4 d. lgs. n. 387/03; violazione del decreto VIA n. 391/12; eccesso di potere per errore, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia; 4) violazione degli artt. 242 e 252 d. lgs. n. 152/06; violazione del decreto VIA n. 391/12; eccesso di potere per errore, illogicità, contraddittorietà travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia; 5) violazione degli artt. 14 ss. l. n. 241/90 sotto altro profilo; eccesso di potere sotto vari profili; 6) violazione dell’art. 14 quater l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 7) violazione dell’art. 14 ter co. 6 bis l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.

Costituitasi in giudizio, Beleolico s.r.l. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza del 19.2.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità proposta dalla controinteressata.

3. Con il primo motivo di gravame, deduce il ricorrente la violazione dell’art. 12 d. lgs. n. 387/03, per essere il provvedimento finale adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in luogo della Regione, asseritamente competente in relazione agli impianti c.d. near-shore, quale quello progettato dall’odierna controinteressata.

Il motivo è infondato.

3.1. Ai sensi dell’art. 12 co. 3 d. lgs. n. 387/03, “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione”.

Prosegue poi il citato articolo nel senso che: “Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

3.2. Alla luce di tale previsione normativa, deve affermarsi la sussistenza di due sole tipologie di impianti: quelli da realizzarsi sulla terraferma (on-shore), e quelli da realizzarsi in mare (off-shore), non importa a quante miglia dalla costa.

Nessun referente normativo giustifica invece la previsione di una terza tipologia di impianti, c.d. near-shore, quali quelli ipotizzati dal Comune ricorrente. In particolare, nessun rilievo assume la circostanza che il progettato impianto prevede la realizzazione di cavidotti, oltre che sul fondale marino, anche sulla terraferma. Ciò in quanto, in omaggio al principio di celerità e concentrazione del procedimento, il legislatore (art. 12 d. lgs. n. 387/03) ha espressamente previsto che l’autorizzazione unica riguarda sia la costruzione e l’esercizio degli impianti, e sia “le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi”.

3.3. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

4. Con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 14 ss. l. n. 241/90, nonché delle prescrizioni di cui al decreto VIA n. 391/12. In particolare, deduce il ricorrente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, in quanto emesso sul falso presupposto dell’acquisizione per silentium dell’autorizzazione ex art. 109 d. lgs. n. 152/06 da parte della Provincia di Taranto, nonché in violazione delle regole che presiedono al corretto funzionamento della conferenza di servizi.

Le censure sono tutte infondate.

4.1. Emerge dalla documentazione in atti che:

– nella prima seduta della conferenza di servizi del 20.2.2013, avente contenuto meramente preliminare, si è subito avvertita la necessità di estendere il contraddittorio alla Provincia di Taranto, competente al rilascio dell’autorizzazione ex art. 109 d. lgs. n. 152/06, e si è quindi provveduto alla convocazione anche di tale ente;

– ricevuta tale comunicazione in data 27.2.2013, la Provincia di Taranto, con nota del 13.3.2013, ha invitato il proponente alla presentazione di apposita istanza ex art. 109 d. lgs. n. 152/06;

– a seguito delle iniziative assunte in tal senso dalla Beleolico s.r.l, la Provincia, con successiva nota 9.4.2013, ha chiesto chiarimenti sia alla società proponente, e sia al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), restando “… in attesa delle informazioni sopra riportate per il prosieguo dell’iter istruttorio ex art. 109 co. 5 d. lgs. n. 152/06”. Ciò a conferma del fatto che la Provincia riteneva detto “iter” già avviato, e in corso di svolgimento;

– tali chiarimenti sono stati resi dalla proponente con nota 18.4.2013, e dal MATTM con nota del 3.6.2013;

– sulla scorta di tali chiarimenti, il MIT, quale autorità procedente, ha convocato la conferenza di servizi conclusiva per il successivo 10.6.2013, invitando i vari enti interessati, tra cui la Provincia di Taranto, ad intervenire per esprimere le rispettive determinazioni;

– nella seduta conferenziale del 10.6.2013 la Provincia di Taranto è rimasta assente, e non ha fatto pervenire alcuna determinazione in ordine al rilascio ovvero diniego dell’autorizzazione ex art. 109 d. lgs. n. 152/06.

Alla luce di tale iter istruttorio, è evidente che la Provincia è stata invitata alla conferenza di servizi prevista dall’art. 12 del d.lgs. n.387/2003 e che in questa dovevano trovare definizione le problematiche attinenti agli interessi tutelati dai soggetti invitati, sicché l’autorizzazione di spettanza della Provincia (art. 109 d. lgs. n. 152/06) è stata acquisita per silentium, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 l. n. 241/90, dovendo l’iter istruttorio ritenersi esaurito a seguito dei suddetti chiarimenti ottenuti dalla Provincia, e dell’assenza di ulteriori determinazioni – istruttorie o di merito – da parte di quest’ultima.

4.2. In particolare, nessun rilievo assume la circostanza che, nella seduta del 10.6.2013, il responsabile del procedimento abbia avvertito la necessità che la sub-autorizzazione di competenza della Provincia di Taranto (al pari di quella di Terna s.p.a.) venisse acquisita “… prima del provvedimento finale, che sarà emanato entro un termine di dieci giorni, procedendo ai sensi di legge in caso queste non vengano ricevute entro sette giorni”. A tal riguardo, in disparte il rilievo che la Provincia di Taranto (a differenza di Terna s.p.a, che nei successivi sette giorni ha fatto pervenire il proprio benestare tecnico al progetto) è rimasta silente anche durante tale periodo, è appena il caso di osservare che, alla luce dell’iter istruttorio sopra descritto, l’assenso della Provincia doveva ritenersi acquisito per silentium, sicché la “coda procedimentale” stabilita dal responsabile del procedimento doveva ritenersi del tutto inutile, in quanto sollecitatoria di un atto di assenso già ritualmente acquisito nel procedimento in esame, ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 l. n. 241/90. Né il responsabile del procedimento può escludere un effetto promanante dalla legge.

4.3. Nessun pregio assume poi il rilievo secondo il quale l’autorizzazione ex art. 109 d. lgs. n. 152/06 doveva essere preceduta dalla caratterizzazione fisico-chimico-tossicologica del progetto in esame, ricadendo quest’ultimo, in una parte periferica, in area SIN. Ciò in quanto, sotto un primo profilo, per un elementare principio di conservazione degli atti giuridici, nonché di economicità e semplificazione del procedimento amministrativo, il fatto che in conferenza di servizi non sia stata acquisita l’autorizzazione ex art. 252 d. lgs. n. 152/06 non rende la prima illegittima.

Ci si può, tuttavia, chiedere se l’adozione di un atto del procedimento al di fuori del modulo della conferenza di servizi, modulo espressamente previsto dall’art. 12 del d.lgs. n.387 del 2003, confligga con le esigenze tutelate dall’ordinamento e sia per questo illegittimo.

Una prima esigenza perseguita col modulo in questione è quella dell’accelerazione del procedimento; sarebbe quindi illogico ritenere che il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi sia illegittimo, ed a ciò consegua la riedizione dell’attività amministrativa svolta, se la fattispecie complessa può completarsi col venir in essere del segmento mancante.

E’ ovvio che questo segmento condizionerà l’efficacia dell’atto conclusivo della conferenza di servizi.

Un altro profilo rilevante del modulo in esame è costituito dalla composizione degli interessi che lo stesso comporta, dato che l’autorità procedente si determina in base agli avvisi prevalenti, salva la tutela particolare assicurata a specifici interessi.

Tale composizione non può, ovviamente, verificarsi se il procedimento è parcellizzato.

Il rilievo primario del principio di conservazione degli atti giuridici, rilievo accentuato in un quadro che premia l’economia dell’attività amministrativa, porta tuttavia a ritenere che l’attività utilmente posta in essere non sia infirmata ma solo condizionata dalla mancanza dell’avviso di un soggetto che non abbia partecipato alla conferenza, ben potendo tale avviso condizionare l’efficacia dell’atto conclusivo della conferenza di servizi.

Già sotto tale principio, pertanto, il relativo motivo di doglianza è infondato, e va disatteso.

A ciò aggiungasi poi che il decreto VIA n. 391/12, di compatibilità ambientale del progetto in esame, si esprime sul punto nei termini seguenti: “… in sede di presentazione del progetto esecutivo il proponente dovrà fornire al MATTM … caratterizzazione fisico, chimico e tossicologica dell’area di progetto …”.

Il decreto in questione ha avvertito la peculiarità della fattispecie costituita dall’interessamento di un’area inclusa nel SIN di Taranto ed ha tenuto distinta la fase del procedimento relativa all’autorizzazione unica, nell’ambito della quale è stata acquisita la VIA, dalla ulteriore fase attinente alla caratterizzazione dell’area inclusa nel SIN, caratterizzazione ascritta alla fase esecutiva, successiva al rilascio dell’Autorizzazione Unica.

All’evidenza, la caratterizzazione dell’area in esame è stata prevista in sede di progettazione esecutiva, e pertanto in un momento cronologicamente successivo al rilascio sia delle sub-autorizzazioni ex art. 109-252 d. lgs. n. 152/06, e sia dell’A.U. ex art. 12 d. lgs. n. 387/03.

Per tali ragioni, va ribadito che l’atto di assenso della Provincia in ordine all’attività descritta ex art. 109 d. lgs. n. 152/06 è stato ritualmente acquisito in sede di conferenza di servizi, sicché l’impugnato provvedimento va ritenuto immune dalla censure mosse in parte qua dal Comune ricorrente.

4.4. Ne discende il rigetto dei relativi motivi di gravame.

5. Con il quinto motivo di gravame, deduce il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato, per omesso coinvolgimento, all’interno della conferenza di servizi, del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara. In particolare, la necessità di coinvolgimento di tale soggetto deriverebbe, secondo l’assunto di parte ricorrente, dall’attraversamento del cavidotto nel canale di bonifica Stornara, mediante l’ancoraggio di un tubo aereo sull’impalcato di valle di un ponte in cemento armato, allo stato in condizioni di insicurezza idraulica.

Il motivo è infondato.

5.1. Si legge nel parere A.d.B. del 4.6.2013 che detta Autorità ha considerato i profili di interessenza del progetto sia con il canale della Stornara e sia con la foce del fiume Tara, giungendo ad esprimere un parere positivo, sia pure accompagnato da una serie di prescrizioni. In particolare, per quel che attiene all’ancoraggio di un tubo aereo sul ponte in c.a, si legge nella suddetta nota che resta ferma “… la necessità di acquisire il parere dell’ente di gestione del manufatto interessato”.

Orbene, come emerge dall’allegato fotografico in atti, tale manufatto non può che essere il ponte, al quale ancorare il tubo aereo in esame. E poiché l’ancoraggio al ponte non determina alcun tipo di interferenza con il canale della Stornara, non era necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte del relativo Consorzio, non avendo quest’ultimo né la proprietà né la gestione di detto ponte, di proprietà, viceversa, della Provincia.

5.2. Ne discende il rigetto del relativo motivo di gravame.

6. Con il sesto motivo di ricorso, il Comune di Taranto deduce la violazione, ad opera dell’amministrazione resistente, della previsione di cui all’art. 14 quater l. n. 241/90. In particolare, il ricorrente sostiene che, avendo il MATTM espresso nella conferenza di servizi del 10.6.2013 il proprio dissenso qualificato, sub specie di necessità di preventiva acquisizione dell’autorizzazione provinciale ex art. 109 d. lgs. n. 152/06, l’amministrazione procedente, lungi dal potere decidere, avrebbe dovuto inviare la relativa documentazione al Consiglio dei Ministri, per le attività di competenza.

Il motivo è infondato.

6.1. Premesso quanto sopra detto in ordine alla già intervenuta acquisizione per silentium dell’autorizzazione ex art. 109 d. lgs. n. 152/06 (il che già esclude la fondatezza del relativo motivo di gravame) rileva altresì il Collegio, per mere ragioni di completezza espositiva, che il Ministero dell’Ambiente non ha espresso alcun dissenso, essendosi unicamente limitato a segnalare l’assenza di un avviso, che l’autorità procedente ha invece correttamente ritenuto acquisito per silentium.

6.2. Per tali ragioni, anche il sesto motivo di ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

7. Con l’ultimo motivo di ricorso si assume infine la violazione dell’art. 14 ter co. 6 bis l. n. 241/90, per non avere il MIT motivato in ordine alle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi, stante l’asserito dissenso espresso da Terna s.p.a, Capitaneria di Porto e RFI s.p.a.

Il motivo è infondato.

7.1. Per quel che attiene alla Capitaneria di Porto, emerge dal verbale della conferenza di servizi del 10.6.2013 che il Comandante del Porto, lungi dal rappresentare il proprio dissenso, ha unicamente sottolineato la necessità di individuare una nuova area da destinare all’ancoraggio delle unità navali mercantili, nonché di incrementare l’importo della cauzione dovuta dalla società proponente.

Per tali ragioni, il suo parere è da intendersi reso in senso positivo.

7.2. Per quel che attiene a Terna s.p.a, si legge nella nota 14.6.2013 che: “… la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione … è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuale future modifiche che Terna si riserva di chiedere in sede di progettazione esecutiva”.

All’evidenza, anche il parere espresso da Terna s.p.a. deve intendersi a contenuto positivo, ferma restando la possibilità di verifica delle soluzioni tecniche, da attivarsi in sede di progettazione esecutiva, vale a dire in un momento cronologicamente successivo al rilascio dell’Autorizzazione Unica.

7.3. Infine, per quel che attiene a RFI, si legge nella nota 3.6.2013 che: “… questa Direzione … esprime il proprio parere favorevole di fattibilità di massima, per quanto di competenza”.

7.4. Alla luce di tali emergenze documentali, è evidente l’insussistenza di atti di motivato dissenso da parte delle amministrazioni interessate, sicché nessuna motivazione andava assunta dall’amministrazione procedente in ordine alle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza di servizi.

7.5. Per tali ragioni, anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato, e va disatteso.

8. Conclusivamente, il ricorso, nel merito, è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il Comune di Taranto al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 1.500 per onorario, oltre IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 19 e 20 febbraio 2014, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente
Claudia Lattanzi, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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